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SCI
CLUB UNIVERSAL - LAINATE / BARBAIANA a.d. Via Litta n°
28/30 - 20020 Lainate – Milano Tel. 338 7657503 Sito Internet:: www.sciclubuniversal.it e-mail :
info@sciclubunivrsal.it |
Lainate 28/10/2010 |
Statuto dello Sci club Universal aggiornato alle modifiche dell’art. 90 L. 289/02 del maggio 2004 e alla delibera del Consiglio nazionale del Coni n. 1273 del 15 luglio 2004
Articolo
1 - Denominazione e sede
E' costituita in LAINATE (MI) in via Litta n° 28/30
una Associazione sportiva, ai sensi
degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata
“SCI CLUB UNIVERSAL – LAINATE / BARBAIANA associazione dilettantistica”.
Articolo 2 – Scopo
essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte
dell’ordinamento sportivo, ha per finalità lo
sviluppo e la diffusione di attività intese come mezzo di formazione
psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività
agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a
promuovere la conoscenza e la pratica degli sport della neve. Per il miglior
raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere
l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed
attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo
svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il
perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline
contemplate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione
potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se
del caso, la gestione di un posto di ristoro.
tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve
avvalere prevalentemente di prestazioni
volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare
funzionamento delle strutture o qualificare e
specializzare le sue attività.
Articolo 3 – Durata
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta
solo con delibera dell'assemblea
straordinaria degli associati.
Articolo 4 - Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le
persone fisiche che partecipano alle
attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione e
che ne facciano richiesta e che siano
dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini
sportivi per irreprensibile condotta deve
intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta
conforme ai principi della lealtà, della probità
e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività dell’Associazione.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno
redigere una domanda su apposito
modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto
di presentazione della domanda di
ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui
giudizio deve sempre essere motivato
e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che
sottoscrive la domanda rappresenta il
minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde
verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell’associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5 - Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del
diritto di partecipazione nelle
assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto
verrà automaticamente acquisito dal
socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il
raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire
cariche sociali all’interno
dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2
del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette
dal consiglio direttivo e la sede sociale,
secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Articolo 6 - Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria;
B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento
richiesto della quota
associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio direttivo, pronunciata
contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori
dell'associazione, o che, con la sua
condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
D. scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente
statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c),
assunto dal consiglio direttivo deve
essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea,
alla quale deve essere convocato il
socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a
una disamina degli addebiti. Il
provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento
dell’assemblea.
annuale, né parziale e né totale .
Articolo 7 – Organi
Gli organi sociali sono:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo.
Articolo 8 - Funzionamento dell’assemblea
sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e
costituita rappresenta l’universalità
degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate
obbligano tutti gli associati, anche se non
intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al
consiglio direttivo da:
a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento
delle quote associative all’atto
della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la
convocazione è atto dovuto da
parte del consiglio direttivo;
b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o,
comunque, in luogo idoneo
a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo,
in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente
intervenute all’assemblea ed eletta
dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
Nella assemblea con funzione
elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto
divieto di nominare tra i soggetti con funzioni
di scrutatori, i candidati alle stesse.
6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale
dell’assemblea sia redatto da un
notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità
e l’ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal
presidente della stessa, dal
segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve
essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a
garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 - Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell'Associazione i soli associati in
regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti
disciplinari in corso di
esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il
Consiglio direttivo delibererà l’elenco
degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso
appello all’assemblea da presentarsi
prima dello svolgimento della stessa.
2. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta,
non più di un altro associato.
Articolo 10 - Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni
prima mediante affissione di
avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli
associati a mezzo posta ordinaria,
elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono
essere indicati il giorno, il luogo e
l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale
per l'approvazione del bilancio
consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive
generali dell’Associazione nonché in
merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione e su tutti
gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che
non rientrino nella competenza
dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo
esame ai sensi del precedente art.
8, comma 2.
Articolo 11 - Validità assembleare
maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera
validamente con voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria
che l'assemblea straordinaria
saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati
intervenuti e delibera con il voto dei
presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo
scioglimento dell’associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4
degli associati.
Articolo 12 - Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio
direttivo almeno 15 giorni prima
dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell'associazione e
contestuale comunicazione agli
associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella
convocazione dell’assemblea devono
essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle
materie da trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
approvazione e modificazione dello statuto
sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,
designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi
qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il
funzionamento e la gestione
dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di
liquidazione.
Articolo 13 - Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da sette a
venti componenti, determinato, di
volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti dall'assemblea stessa.
Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente,il
vicepresidente , il segretario, il tesoriere ed assegna le funzioni operative
agli altri consiglieri.
Il consiglio direttivo rimane in carica un anno ed i suoi componenti sono
rieleggibili. Le deliberazioni
verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del
presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il
pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato
condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati
assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni
sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso
aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi
superiori ad un anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei consiglieri in carica
e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare
da un verbale sottoscritto da chi ha
presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con
le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a
garantirne la massima diffusione.
Articolo 14 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio
venissero a mancare uno o più
consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti
provvederanno alla integrazione del consiglio
con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica
di consigliere, non eletto, a condizione
che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo
consigliere effettivamente eletto. Ove non vi
siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà
carente dei suoi componenti fino alla
prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i
mancanti che resteranno in carica fino
alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo a
svolgere i suoi compiti, le relative
funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo
presidente che dovrà aver luogo alla
prima assemblea utile successiva.
3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio
direttivo dovrà considerarsi
decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza
ritardo l’assemblea ordinaria per
la nomina del nuovo consiglio direttivo.
4. Nel caso di dimissioni del Presidente il consiglio direttivo dovrà
considerarsi decaduto e non più in
carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo
l’assemblea ordinaria per la nomina del
nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e
limitatamente agli affari urgenti e alla gestione
dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno
svolte dal consiglio direttivo in regime di
prorogatio.
Articolo 15 - Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo
ritenga necessario, oppure se ne sia fatta
richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno
una volta all'anno e convocare
l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8,
comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività
sociale da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si
dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle
decisioni dell’assemblea dei soci.
Articolo 17 - Il presidente
Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel
rispetto dell’autonomia degli altri
organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 18 - Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo ed in quelle
mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 - Il segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del
consiglio direttivo, redige i verbali delle
riunioni, attende alla corrispondenza.
Articolo 20 - Il tesoriere
Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica
della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti
da effettuarsi previo mandato del
consiglio direttivo.
Articolo - 21 Il rendiconto
1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia
preventivo che consuntivo da sottoporre
all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa
la complessiva situazione
economico-finanziaria dell’associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel
rispetto del principio della
trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta
all’ordine del giorno l’approvazione del
bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia
del bilancio stesso.
Articolo 22 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° giugno e terminano il 31 maggio dell’anno
successivo.
Articolo 23 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate
annualmente dal Consiglio direttivo,
dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai
proventi derivanti dalle attività organizzate
dall’Associazione.
Articolo 24 – Sezioni
L’Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei
luoghi che riterrà più opportuni al
fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 25 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i
soci medesimi saranno devolute
all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le
regole previste dal Coni.
Articolo 26 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale
dei soci, convocata in seduta
straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4
degli associati aventi diritto di voto, con
l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4
dei soci esprimenti il solo voto
personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta
dell'assemblea generale straordinaria da
parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve
essere presentata da almeno 3/4 dei
soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio
dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione
che persegua finalità
sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 27 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano
le disposizioni dello statuto e
dei regolamenti del Coni e in subordine le norme del Codice Civile.
IL PRESENTE STATUTO E’ STATO APPROVATO DURANTE L’ ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 28 OTTOBRE
2010.
IL PRESIDENTE
AIRAGHI GIUSEPPE